CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1 Le presenti condizioni generali di vendita disciplinano tutte le forniture di succhi e concentrati (di seguito denominati “PRODOTTI”) commercializzati da SUECOSanPROSPERO spa (di seguito denominata “VENDITORE”), fatte salve eventuali deroghe come convenute fra le Parti.

2. ORDINI E CONSEGNA DEI PRODOTTI

2.1 Gli ordini di acquisto dei PRODOTTI e la relativa accettazione saranno formalizzati con l’accettazione dell’ordine tramite apposito modulo di conferma.
2.2 A prescindere dalla modalità di trasmissione e accettazione degli ordini, gli ordini stessi saranno vincolanti per il VENDITORE soltanto previa esplicita accettazione del COMPRATORE, precisato che la consegna dei PRODOTTI al COMPRATORE prima del ricevimento della conferma d’ordine trasmessa dal VENDITORE è da intendersi come accettazione da parte del COMPRATORE della stessa conferma d’ordine.
2.3 Il VENDITORE nella conferma degli ordini ne riepilogherà i dettagli (caratteristiche dei PRODOTTI, termini e modalità di consegna, termini di pagamento, etc.).
2.4 I PRODOTTI saranno forniti dal VENDITORE entro il termine indicato nella conferma d’ordine. Il VENDITORE non sarà responsabile di alcuna perdita, né danno ai PRODOTTI verificatisi dopo la consegna dei PRODOTTI. È ammessa la consegna parziale o per lotti da parte del VENDITORE.
2.5 Il VENDITORE non incorrerà in alcuna responsabilità verso il COMPRATORE in caso di ritardo nella consegna dei PRODOTTI a prescindere dalle cause del ritardo.

3. PREZZI E PAGAMENTO

3.1 Salvo che sia diversamente convenuto, i prezzi dei PRODOTTI sono quelli indicati nella conferma d’ordine.
3.2 Il prezzo dei PRODOTTI dovrà essere pagato dal COMPRATORE al VENDITORE nei termini previsti dalla conferma d’ordine.
3.3 In caso di ritardo nei pagamenti da parte del COMPRATORE, matureranno interessi al tasso stabilito dalla legge in materia di pagamenti nelle transazioni commerciali. Inoltre, il VENDITORE non sarà tenuto ad adempiere ai propri obblighi sino al momento dell’effettivo integrale pagamento.

4. RISERVA DI PROPRIETÀ

4.1 Il VENDITORE mantiene il diritto di proprietà sui PRODOTTI da lui consegnati al COMPRATORE sino al ricevimento dell’integrale pagamento del prezzo.
4.2 Il COMPRATORE deve astenersi dal porre in essere atti o comportamenti tali da impedire al VENDITORE il valido esercizio di proprietà sui PRODOTTI non pagati; a titolo meramente esemplificativo, il COMPRATORE non rivenderà, cederà in pegno o a garanzia, né disporrà dei PRODOTTI non ancora pagati al VENDITORE.

5. GARANZIA

5.1 Il VENDITORE consegnerà PRODOTTI facenti parte della sua produzione standard, che non dovranno rispondere a particolari requisiti o specifiche che non siano stati concordati espressamente per iscritto.
5.2 Il VENDITORE garantisce al COMPRATORE che i PRODOTTI sono:(i) esenti da vizi o difetti di fabbricazione, di lavorazione e nella materia prima; e (ii) conformi alla normativa vigente in materia vitivinicola. In caso di difetti, il VENDITORE, a sua scelta, sostituirà in garanzia oppure rimborserà, tramite emissione di una nota di credito i relativi PRODOTTI.
5.3 La garanzia sui PRODOTTI prestata dal VENDITORE è limitata ai difetti che siano imputabili al VENDITORE; nessuna garanzia viene prestata nelle seguenti ipotesi:
a) qualora i PRODOTTI siano stati modificati, danneggiati o alterati dal COMPRATORE o da terzi;
b) in caso di danni ai PRODOTTI derivanti da conservazione, utilizzo o trattamento inappropriati, imperizia o negligenza attribuibili al COMPRATORE o a terzi;
c) qualsiasi altra causa o evento che sia al di fuori del controllo del VENDITORE e/o che non risulti comunque imputabile al VENDITORE, quali, in via meramente esemplificativa, il danneggiamento dei PRODOTTI verificatosi dopo il passaggio al COMPRATORE del rischio incombente sui PRODOTTI.
5.4 Il COMPRATORE, a pena di definitiva decadenza da qualsiasi diritto o pretesa a titolo di garanzia, dovrà:
a) informare il VENDITORE per iscritto di eventuali difetti dei PRODOTTI entro 8 (otto) giorni a decorrere dalla relativa consegna o, in caso di vizi occulti che non possano essere scoperti alla consegna, a decorrere dalla scoperta dei difetti;
b) astenersi dal commercializzare i PRODOTTI che si presumono difettosi e conformarsi alle istruzioni del VENDITORE in merito alle richieste di garanzia;
c) su eventuale richiesta del VENDITORE, restituire allo stesso VENDITORE
5.5 In caso di reclami o azioni in giudizio da parte di consumatori e/o altri terzi in materia di responsabilità civile per danno causato dai PRODOTTI:
a) il COMPRATORE informerà immediatamente per iscritto il VENDITORE di tale reclamo o azione, fornendo, altresì, tutte le informazioni e la documentazione;
b) il VENDITORE avrà la facoltà di riservarsi l’esclusiva legittimazione ad intraprendere qualsiasi azione o iniziativa, ma il COMPRATORE, su eventuale richiesta del VENDITORE, dovrà collaborare con quest’ultimo conformandosi alle sue direttive;
c) il COMPRATORE non rilascerà alcuna dichiarazione o ammissione, non fornirà a terzi alcuna informazione, non addiverrà ad accordi o transazioni, né, in generale, assumerà alcuna iniziativa dalla quale possa comunque derivare qualsiasi responsabilità o pregiudizio a carico del VENDITORE;
5.6 Salvo il caso di dolo o colpa grave del VENDITORE, gli unici diritti e/o pretese riconosciuti al COMPRATORE relativamente alle forniture dei PRODOTTI sono soltanto quelli espressamente previsti dalle presenti condizioni generali di vendita, e l’eventuale responsabilità del VENDITORE nei confronti del COMPRATORE in merito a qualsiasi eventuale perdita, danno e/o pregiudizio non potrà eccedere il prezzo dei PRODOTTI dai quali sia scaturita la stessa pretesa o domanda.
5.7 In nessuna ipotesi il VENDITORE risponderà nei confronti del COMPRATORE a titolo di danni indiretti, esemplari, punitivi, incidentali derivanti a qualsiasi titolo dalle forniture dei PRODOTTI.

6. MARCHIO

6.1 Il COMPRATORE riconosce ed accetta che il VENDITORE sia l’unico ed esclusivo titolare di tutti i diritti esclusivi sul marchio “SUECOSanPROSPERO” (di seguito denominato “MARCHIO”); il COMPRATORE riconosce, altresì, che le presenti condizioni generali di vendita non trasferiscono, né conferiscono al COMPRATORE alcun diritto, titolo o pretesa sul MARCHIO.
6.2 Il COMPRATORE non potrà usare o sfruttare in alcun modo il MARCHIO, neanche tramite materiale promozionale di qualsiasi tipo o natura o l’uso di siti informatici.

7. FORZA MAGGIORE

7.1 Ciascuna Parte avrà diritto di sospendere o annullare l’adempimento dei suoi obblighi in conseguenza di qualsiasi evento che sia al di fuori del suo controllo, quali, a puro titolo esemplificativo, lo sciopero, il boicottaggio, la serrata, l’incendio, la guerra o la guerra civile, l’embargo, l’impossibilità di approvvigionarsi di materie prime o combustibili.
7.2 La Parte interessata dovrà, se possibile, informare tempestivamente l’altra Parte del verificarsi dell’evento di forza maggiore.
7.3 Se le ragioni di forza maggiore perdurano oltre 6(sei) mesi ciascuna delle Parti avrà il diritto di cessare il rapporto contrattuale.

8. RISOLUZIONE ANTICIPATA

8.1 Ciascuna Parte avrà il diritto di risolvere con effetti immediati le presenti condizioni generali di vendita, come pure ogni singolo contratto di fornitura dei PRODOTTI non ancora eseguito, qualora l’altra Parte si renda responsabile di un grave inadempimento contrattuale.
8.2 In particolare, il VENDITORE potrà risolvere le presenti condizioni generali di vendita con effetti immediati nei seguenti casi:
a) qualora il COMPRATORE non adempia agli obblighi relativi al pagamento dei PRODOTTI;
b) qualora il COMPRATORE venga assoggettato a procedure concorsuali o di liquidazione o qualora lo stato delle condizioni economiche del COMPRATORE sia tale da far ragionevolmente presumere la sua insolvibilità.

9. FORO COMPETENTE
9.1 Il Tribunale di Ravenna (Italia) avrà la competenza esclusiva su tutte le controversie che possano originarsi con riferimento alla validità, all’interpretazione e all’esecuzione delle presenti condizioni generali di vendita e dei singoli accordi di fornitura dei PRODOTTI.

9.4 In deroga a quanto previsto dal precedente comma, il VENDITORE ha il diritto di convenire in giudizio il COMPRATORE, anche al fine di ottenere provvedimenti provvisori o conservativi o, comunque, di natura cautelare, dinanzi all’Autorità giudiziaria nella cui circoscrizione il COMPRATORE ha la sua sede.

10. MISCELLANEA
10.1 Le presenti condizioni generali di vendita costituiscono l’unico accordo raggiunto dalle Parti in merito alla vendita dei PRODOTTI e non potranno essere modificate, né integrate, se non in forza del consenso scritto delle Parti.

10.2 Qualora una o più clausole delle presenti condizioni generali di vendita divengano invalide o inefficaci, in tutto o in parte, tutte le altre pattuizioni continueranno a rimanere in vigore; le Parti, secondo buona fede, dovranno modificare le presenti condizioni generali di vendita in modo tale che continuino a prodursi e ad essere conservati, nella misura più ampia consentita dalla legge, gli effetti, di natura sia giuridica sia economica, scaturenti dalle clausole divenute invalide o inefficaci.

10.3 Il VENDITORE avrà la facoltà di riprodurre le presenti condizioni generali di vendita sulle fatture e/o sui documenti relativi alla fornitura dei PRODOTTI.

10.4 Qualora il VENDITORE ometta di esercitare un diritto, non ne conseguirà alcuna rinuncia o decadenza rispetto ad alcun diritto dello stesso VENDITORE.